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Amianto  
Sanzioni e normative vigenti per le aziende

Spesso sentiamo parlare di amianto o Eternit, questo perché in natura è un materiale molto comune e la sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, inoltre è molto resistente e duraturo nel tempo oltre che molto economico e particolarmente utilizzato per la copertura di tetti di case e capannoni artigianali/industriali.

La sua nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti paesi, tra cui l’Italia, infatti le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie, l'asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura (ovvero il mesotelioma pleurico), e il carcinoma polmonare in alcuni casi patologie mortali.

Dal 1992 è vietata la produzione e la lavorazione, mentre dal 1994 è vietata la commercializzazione; vero è che chi aveva a deposito lastre con amianto ha potuto installarle fino ad esaurimento scorte.



LA NORMATIVA ITALIANA NON OBBLIGA LA RIMOZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO MA NE REGOLA LA GESTIONE

La normativa italiana non obbliga la rimozione dei manufatti contenenti amianto ma bensì la gestione degli stessi, che prevede varie fasi: il censimento, la mappatura e la gestione vera e propria fino allo smaltimento. Da qui si può facilmente capire che l’operazione di rimozione, smaltimento ed eventuale sostituzione può essere pianificata nel tempo, con ovvi vantaggi economici e finanziari.

Infatti la normativa prevede serie e gravi sanzioni amministrative ed in alcuni casi penali che chi viola o non rispetta in toto le fasi di censimento, mappatura e gestione. La legge nazionale demanda alla regione ed alle autorità locali le metodologie di mappatura e gestione (per la Lombardia si fa riferimento al PRAL), per questo è importante affidarsi a società competenti e con esperienza in tali attività al fine di evitare pesanti sanzioni.

In riferimento alle sanzioni le stesse riguardano sia il proprietario dell’immobile che l’eventuale affittuario, come da tabella:

Normative vigenti

LeggeNormativaSanzione
L 257/1992 del 22/03/1992Norme cessazione impiego amiantoSanzioni penali
PRAL D.g.r. 18/11/2005 – n° 13237Indice di degrado€ 2.500 - € 6.400
PRAL L.R. 31/07/2012 – n° 14Valutazione e gestione rischio€ 2.500 - € 6.400
D.g.r. 30/01/2013 – n° 9/4777Obbligo informativo organi locali€ 100 - € 1.500
D.L. gs 81/08Documentazione incompleta€ 800 - € 2.000
D.L. gs 81/08Assenza campionamenti€ 500 - € 1.500

Per le aziende le sanzioni relative al «datore di lavoro ed ai dirigenti» del T.U. sono:

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500 a € 6.400 per violazioni riguardanti:

• la valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto (ID) e dai materiali
contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare;
• il rinnovo della suddetta valutazione (ID) ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500 a € 6.400 per violazioni riguardanti:

• ogni misura necessaria da prendere ai fini dell’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione;
• la presentazione della notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate;
• il rinnovo della notifica, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto;
• le misure di prevenzione e protezione;
• la misurazione periodica della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro e il riporto dei risultati delle misure nel documento di valutazione dei rischi;
• valore limite;
• le operazioni lavorative particolari con superamento del valore limite;
• l’informazione dei lavoratori;
• la formazione dei lavoratori;
• l’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti quando, nonostante l’assunzione di misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione si accerta che l'esposizione e' stata superiore a quella prevista di 0,01 f/cm3 

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da € 800 a     € 2.000 per violazioni riguardanti:

• i contenuti della notifica preliminare;
• l’accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
• la trasmissione di una copia del piano di lavoro all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
• l’accesso al piano di lavoro e alla documentazione allegata da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti. 

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.500 per violazioni riguardanti:

• l’effettuazione dei campionamenti previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti;
• la fornitura agli organi di vigilanza e all'ISPESL di copia del registro degli esposti;
• in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la trasmissione all'ISPESL della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro. 

PARLIAMO DI AMIANTO

L'amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per la coibentazione di edifici, tetti, treni; come materiale da costruzione per l'edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio (noto anche con il nome commerciale Eternit) utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, ed inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiali d'attrito per i freni di veicoli, guarnizioni), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni.

La produzione e lavorazione dell'amianto è fuori legge in Italia dal 1992, ma non la vendita. La legge n. 257 del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e la lavorazione dell'asbesto, è stata la prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all'amianto. All'art. 13 essa ha introdotto diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50% ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un'esposizione al minerale nocivo. In particolare, tale beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell'esposizione; per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione; per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni.

In seguito alla normativa indicata, nel 1995 venne stabilita una procedura amministrativa che vedeva coinvolto l'INAIL per l'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali. In particolare, l'INAIL procedeva all'accertamento dei rischi presso lo stabilimento del datore di lavoro tramite professionisti interni inquadrati nella CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione); sulla base degli accertamenti di esposizione e dei curricula professionali dei lavoratori, venivano quindi rilasciati agli stessi gli attestati dell'eventuale periodo di avvenuta esposizione all'amianto. Tale procedura è stata sostanzialmente confermata con decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, adottato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 326 del 2003, che ha anche ridotto la rivalutazione contributiva al 25%, e stabilito che il beneficio è utile solo ai fini della misura della pensione e non più, quindi, anche per la maturazione del diritto. Prima degli anni ottanta, tuttavia, i curricula non erano archiviabili in formato digitale, e nel settore marittimo il cambio di bandiera di molte compagnie è stato causa di difficoltà nel recuperare gli attestati di servizio; inoltre, con la rottamazione delle navi finivano al macero anche gli archivi.

In assenza di un parere rilasciato dai professionisti INAIL, il singolo lavoratore può però incontrare serie difficoltà nel documentare in sede amministrativa la propria esposizione all'amianto, dovendo pertanto ricorrere spesso ad un accertamento giudiziale. Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 326 del 2003, la domanda all'INAIL per il rilascio dell'attestato è stata sottoposta ad un termine di decadenza di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, scaduto inutilmente il quale l'azione giudiziaria non è più proponibile.


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